Nel mio breve periodo di esercizio della difesa giuridica di alcune vittime di abusi sessuali da parte di chierici mi sono scontrato frontalmente con una prassi impensabile in qualunque altro ambito. Il chierico indagato richiede al Papa la dispensa dagli obblighi clericali; se gli viene concessa, il processo penale si arresta lì. Secondo i dati interni dello stesso Dicastero per la Dottrina della Fede, così si sono conclusi 1.058 dei 6.236 casi registrati tra il 2012 e il 2020, uno su sei. Dietro ciascuno di questi fascicoli ci sono una o più persone che hanno denunciato di essere state abusate durante la loro infanzia e alle quali la Chiesa non ha mai detto se credeva loro. Indagando a fondo su questa prassi assurda e scandalosa, ho scoperto che non si tratta di un'anomalia burocratica né di un'improvvisazione di diocesi sopraffatte. Essa ha una giustificazione dottrinale scritta, pubblicata su una rivista accademica di primo livello e firmata da uno degli uomini che la applicano: Monsignor Jordi Bertomeu Farnós, ufficiale della Sezione Disciplinare del Dicastero, inviato di Francesco in Cile e in Perù, commissario pontificio del Sodalizio e uno dei principali promotori di questo catastrofico concetto giuridico che, a tutt'oggi, il Dicastero del cardinale Victor Manuel Fernández sta applicando (spiegherò perché ritengo irregolarmente). Il suo articolo del 2021 costituisce oggi il fondamento teorico di una prassi che suscita scandalo persino tra le alte autorità giudiziarie vaticane.

Il testo si intitola «La prassi della CDF sulla dispensa dagli obblighi clericali: Il n. 157 del Vademécum» ed è stato pubblicato su Ius Canonicum, la rivista di diritto canonico dell'Università di Navarra (vol. 61, n. 122, 2021, pp. 733-765; DOI 10.15581/016.122.004). È ad accesso aperto e prosegue un precedente lavoro dello stesso autore nella medesima rivista. È importante chi lo scrive: un funzionario dell'organismo che decide, con accesso a cifre che nessun altro conosce, il quale descrive la prassi del proprio ufficio e conclude che essa è legittima. Ciò rende l'articolo, più che uno studio, la difesa ufficiosa di un sistema di silenzio e impunità.

Ciò che Bertomeu sostiene

Il punto di appoggio è il n. 157 del Vademécum del 2020, che riconosce all'accusato, «fin dal momento in cui si ha notitia de delicto», il diritto di chiedere al Santo Padre la dispensa da tutti gli obblighi clericali, compreso il celibato. Il Vademécum si ferma qui: riconosce un diritto di richiedere, e nulla dice su ciò che accade al processo penale in corso. È Bertomeu a compiere il passo successivo, e lo fa nel riassunto stesso del suo articolo:

«Sebbene interrompa le indagini o il processo in corso senza che si giunga a una conclusione dello stesso circa la colpevolezza o meno dell'imputato, la trattazione davanti al Santo Padre di questa grazia è legittima a motivo della tutela di diversi beni giuridici nei delicta graviora a partire dalla prevalenza del principio del bonum commune nella Chiesa» (p. 733).

Lo ribadisce nel corpo del testo con la medesima chiarezza: la CDF consente al reo di chiedere la grazia «in qualunque momento delle indagini o degli atti processuali», e «l'accoglimento di tale istanza, d'altra parte, comporta l'interruzione del procedimento penale in corso» (p. 749). La tesi è dunque che l'accusato possa bloccare il proprio processo chiedendo di cessare di essere sacerdote, e che la Chiesa faccia bene a consentirglielo per il «bene» della Chiesa stessa.

Ciò che Bertomeu sa

Ciò che rende particolarmente grave l'articolo non è il fatto che difenda questa tesi, bensì che la difenda sapendo esattamente cosa essa implichi. Impunità e vittime trascurate senza alcuna riparazione. Bertomeu non ignora alcuna delle obiezioni; le espone egli stesso, con precisione di giurista, prima di scartarle. È opportuno seguire il filo delle sue ammissioni.

L'articolo comincia riconoscendo che non vi è alcuna legge a sostegno di ciò che descrive. L'istituto «non è espressamente contemplato in alcun testo legislativo sui delicta reservata» (p. 741), e il Vademécum da cui muove «non costituisce un'ulteriore riforma legislativa» né è «un testo normativo» (pp. 740-741). Per superare l'ostacolo, propone che «nonostante il carattere non normativo del Vademécum, il contenuto del n. 157 possa essere considerato come una prassi con valore normativo a causa del beneplacito specifico del Romano Pontefice a ogni dispensa concessa» (pp. 741-742). Vale a dire che una regola inesistente ovunque acquisisce valore di legge perché è stata applicata molte volte con firma papale. Nessun ordinamento giuridico serio — e quello canonico non dovrebbe fare eccezione — ammette che in materia penale la reiterazione di atti singolari crei diritto: la legge esiste quando viene promulgata (can. 7), le norme penali si interpretano strettamente (can. 18) e la prassi della Curia supplisce unicamente alle lacune e mai in materia di pene (can. 19). Bertomeu conosce questi canoni. Li cita. E nondimeno costruisce, a dispetto di essi, il piano per eludere il processo mediante la dispensa.

Prosegue riconoscendo ciò che accade alle vittime: l'interruzione «non solo evita di giungere a una dichiarazione autoritativa circa la colpevolezza o meno del reo, ma comporta inevitabilmente che la presunta vittima non possa vedere riparato il danno causato dal suo aggressore» (p. 751). Inevitabilmente. L'autore della tesi descrive il suo effetto sulla vittima con la parola più calzante, e la mantiene.

Riconosce, inoltre, di non trovare la ragione che giustificherebbe tale grazia. Ogni dispensa canonica esige una causa giusta e ragionevole (can. 90 §1), e lo stesso Bertomeu ricorda, citando Urrutia, che senza di essa «potrebbe persino essere invalida» (p. 742). Ciononostante ammette che «permane la difficoltà di individuare quale possa essere la causa giusta e ragionevole che consenta questa concessione di grazia senza pregiudizio per la giustizia» (p. 751). Sostiene pertanto la legittimità di un atto la cui condizione di validità confessa di non saper identificare con certezza.

Riconosce altresì che tutto ciò avviene nel segreto. «A differenza di altri tribunali come quello della Rota Romana, la CDF non pubblica le proprie decisioni», il che «lascia nell'oscurità importanti aspetti formali (procedura e trattazione) e materiali» (pp. 738-739). A scriverlo è un funzionario dell'organismo che non pubblica, in un testo che si apre invocando la «trasparenza, responsabilità e rendicontazione» del vertice di febbraio 2019, e che subito dopo giustifica una prassi priva di tutte e tre.

E riconosce, con cifre che ben pochi possono fornire, che non si tratta di un'eccezione. «Se tra il 2012 e il 2020 sono stati registrati 6.236 casi presso la CDF, 1.058 si sono conclusi con la concessione di una dispensatio ab oneribus, con una media annuale di 117, ossia il 17% del totale» (p. 750); le dispense sono passate da 79 nel 2012 a 179 nel 2020, più del doppio in otto anni. Tradotto: più di mille casi di abusi su minori giunti al supremo tribunale della Chiesa sono stati chiusi senza che nessuno accertasse cosa fosse accaduto, e il ritmo cresce, includendo la controversa dispensa di Leone XIV a Eleuterio Vásquez, il sacerdote di Chiclayo sul quale egli stesso avrebbe dovuto indagare. Dietro quei mille fascicoli ci sono, come minimo, mille persone che hanno denunciato e non hanno ricevuto risposta. Probabilmente più d'una per fascicolo. Migliaia di uomini e donne, in ogni caso, ai quali lo stesso sistema che li aveva incoraggiati a denunciare ha poi negato la verità e la riparazione in cambio di un meschino espediente.

Infine, Bertomeu riporta in nota l'obiezione più devastante contro la propria tesi, formulata dal canonista Luis Navarro: «sarebbe più coerente che per un delitto non si riceva una grazia; altrimenti si potrebbe pensare che, per ottenere l'esonero, la via sia commettere un delitto, il che sarebbe certamente causa di scandalo tra i fedeli» (nota 65). La citazione è demolitrice, ma l'autore non risponde. È difficile trovare nella letteratura canonica un esempio più limpido di un autore che espone l'argomento che confuta la propria tesi e prosegue dritto come se non l'avesse letto.

Perché le sue giustificazioni non reggono

Di fronte all'obiezione secondo cui la prassi lede il principio iustitiam restituere, Bertomeu offre quattro ragioni (pp. 758-760). Nessuna resiste all'analisi.

La prima è che la vittima «ha sempre la possibilità di rivendicare la lesione subita dinanzi alle autorità giudiziarie statali», che costituirebbero «il foro ottimale». L'argomento è insostenibile alla luce dello stesso diritto della Chiesa, e lo è per tre motivi che l'autore non può ignorare. La Chiesa riserva a Roma la competenza su questi delitti precisamente perché afferma che tutelano beni giuridici propri; non può rivendicare la giurisdizione per sé e, quando decide di non esercitarla, rinviare la vittima a un'altra. L'articolo stesso spiega, alcune pagine prima (p. 752), che la Chiesa ha ampliato i propri termini di prescrizione poiché le vittime di abusi impiegano decenni prima di poter parlare e i termini civili sono solitamente già scaduti, cosicché il «foro ottimale» a cui rimanda è, nella maggior parte dei casi, un foro precluso, e Bertomeu lo sa bene quando scrive questa frase. E, soprattutto, vi è qualcosa che nessun tribunale dello Stato può giudicare: la responsabilità dei vescovi e dei superiori che hanno ricevuto la denuncia e l'hanno gestita male, la quale a partire da Vos estis lux mundi (art. 1 §1 b) è perseguibile canonicamente ma può essere accertata solo su fatti precedentemente chiariti. Quando il caso principale viene chiuso senza determinare i fatti, la responsabilità dell'intera catena di comando rimane esclusa da qualsiasi esame per sempre. È questo l'effetto più grave della prassi e quello meno spiegato: non solo libera l'accusato, ma blinda coloro che lo hanno protetto, trasferito o che si sono voltati dall'altra parte. Una prassi che produce un simile esito in un caso su sei non è uno strumento di giustizia flessibile. È, nel suo funzionamento oggettivo, un meccanismo di insabbiamento istituzionale, a prescindere dall'intenzione di chi lo ha concepito.

La seconda ragione è che il chierico, chiedendo la dispensa, «si è implicitamente riconosciuto inidoneo al ministero». Ma una confessione tacita desunta da un atto che lo stesso Vademécum qualifica come diritto, priva di assistenza legale e di qualsiasi prova, non costituisce una dichiarazione dei fatti né giova ad alcuno: non restituisce la verità alla vittima, non concede l'assoluzione all'accusato innocente e lascia la comunità con un sospetto che il rescritto stesso autorizza il vescovo a divulgare, «il fatto della dispensa» e «la causa canonica» (nota 52), senza che nessuno l'abbia giudicata. La terza ragione, secondo cui l'Ordinario può vigilare sul dispensato, non ripara nulla e presuppone inoltre che si sappia da cosa occorra vigilarlo, ossia esattamente ciò che non è stato indagato.

La quarta ragione è quella che svela la sostanza:

«In quarto e ultimo luogo, perché non è trascurabile considerare che le cause penali nel foro canonico non sempre si concludono con la condanna del reo. A causa di una presunta sensibilità eccessivamente garantista e avvalendosi delle formalità processuali, si consideri a tale proposito un certo malessere ecclesiale per alcune pronunce degli ultimi sette anni, in sede di ricorso gerarchico, di reformatio in melius quando non direttamente di assoluzione o di decisione dismissiva» (pp. 759-760).

Un ufficiale del tribunale che giudica gli abusi giustifica una via per evitare il processo perché il processo, con le sue garanzie e le sue formalità, talvolta assolve o riduce la pena. Non si prescinde dal processo nonostante possa concludersi con un'assoluzione, bensì perché può concludersi con un'assoluzione. Il ragionamento è incompatibile con l'idea stessa di processo, che esiste appunto affinché l'esito non sia precostituito prima di iniziare. Ed è, inoltre, la confessione che tale prassi non persegue la giustizia ma un mero risultato: allontanare il sacerdote senza dover provare nulla. Ciò che Bertomeu definisce «sensibilità eccessivamente garantista» è ciò che in qualsiasi ordinamento civile prende il nome di diritto a un giusto processo. Che un funzionario del Dicastero lo descriva come un intralcio dovrebbe destare preoccupazione in chiunque, a cominciare dagli stessi sacerdoti.

Ciò che il diritto della Chiesa dispone

Nulla di tutto questo richiede di invocare principi estranei alla Chiesa. È sufficiente il Codice. La dispensa (cann. 85, 290, 3º, 291 e 292) è un atto di grazia relativo allo statuto personale del chierico: lo libera dal celibato e gli fa perdere lo stato clericale. Le cause di estinzione dell'azione penale canonica sono tassative, e consistono nella prescrizione (can. 1362) e nella morte del reo. La dispensa non rientra tra di esse, né può rientrarvi per via di prassi, poiché il Codice ha espressamente blindato le leggi penali e processuali contro la deroga singolare (can. 87 §1). Ciò che Bertomeu presenta come «originalità dell'ordinamento canonico» è, in realtà, l'attribuzione a un atto di grazia di un effetto che la legge non gli conferisce, su un oggetto — i fatti e la loro riparazione — che non gli appartiene.

Il Codice riconosce inoltre alle vittime diritti precisi che tale prassi vanifica. Il diritto di ricorrere davanti al foro ecclesiastico (can. 221 §1). Il diritto alla riparazione del danno (can. 128). Il diritto di esercitare l'azione risarcitoria all'interno dello stesso giudizio penale (can. 1729 §1), azione che scompare con il giudizio. E il diritto di essere ascoltati prima che l'autorità emani un atto lesivo dei loro diritti (can. 50). Nella prassi descritta da Bertomeu la vittima non interviene, non viene ascoltata e spesso non viene informata di nulla finché non le si comunica che tutto è finito. La riparazione resta ridotta alla clausola del rescritto in forza della quale il dispensato rimane tenuto a risarcire «onerata conscientia», in coscienza (nota 53). Un obbligo che sussiste solo nella coscienza dell'accusato non può essere esatto da alcuno.

E il Codice, nella sua versione riformata, punta nella direzione opposta a tale tesi. L'articolo si appoggia a Pascite gregem Dei (2021) per la sua teoria dei beni giuridici, ma omette che quella stessa riforma ha trasformato in dovere ciò che prima era una facoltà: il can. 1311 §2 obbliga a tutelare il bene della comunità «etiam poenarum irrogatione vel declaratione» e il can. 1341 sostituisce «curet» con «promovere debet». Il legislatore ha voluto che il perseguimento di questi delitti fosse obbligatorio. La prassi che Bertomeu difende lo rende facoltativo a piacimento dell'accusato. Di fronte a tutto ciò, il ricorso al «bene comune» e alla salus animarum (can. 1752, che è la norma di chiusura del trasferimento dei parroci, non una clausola per estinguere azioni penali) dimostra troppo: con lo stesso bene comune si sostiene che la Chiesa debba giudicare fino in fondo, e con la medesima salvezza delle anime si esige che la vittima conosca la verità. Un principio che serve a una cosa e al suo contrario non ne giustifica alcuna.

Ciò che la Chiesa ha promesso

Se il contrasto con il diritto interno è grave, il contrasto con gli impegni internazionali della Chiesa è ancor più grave, poiché intacca la parola data. La Santa Sede ha ratificato nel 1990 la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, il cui articolo 19 impone di stabilire «procedure efficaci» di indagine e di intervento giudiziario di fronte agli abusi, e i cui articoli 34 e 39 esigono la protezione contro l'abuso sessuale e la riparazione per le vittime. Nel 2014, dopo aver esaminato la Santa Sede, il Comitato sui Diritti dell'Infanzia ha evidenziato proprio la gestione interna dei casi, l'uscita silenziosa dei chierici senza accertamento delle responsabilità e la mancanza di cooperazione con le autorità civili, e ha preteso indagini complete, rendicontazione da parte di autori e superiori e trasparenza. Il Comitato contro la Tortura ha formulato nello stesso anno analoghe richieste. Una prassi che chiude un caso su sei senza un'indagine conclusa, senza accertamento dei fatti e senza riparazione esigibile, su istanza dello stesso accusato, non è un'interpretazione discutibile di tali impegni: ne è la negazione. E Bertomeu, che si appella ai criteri di una «società sempre più egualitaria, democratica e garantista» come orizzonte della riforma ecclesiale, non menziona la Convenzione in trenta pagine.

Lo stesso dicasi per i concordati. Gli Stati garantiscono alla Chiesa il libero esercizio della sua giurisdizione, come fa l'Accordo sugli Affari Giuridici con la Spagna del 1979 (art. I) dopo la soppressione del privilegio del foro nel 1976, o l'Accordo con il Perù del 1980 (art. I), che lo stesso Bertomeu invocava su ABC per spiegare la propria azione nel Sodalizio. Tale garanzia presuppone una condizione: che la giurisdizione sia effettivamente esercitata. Gli Stati non riconoscono alla Chiesa l'autonomia affinché i suoi tribunali possano essere fermati dall'indagato, né affinché essa rinvii le vittime a tribunali civili sapendo che l'azione è prescritta. Quando la Chiesa rivendica il concordato come scudo contro le ingerenze e, al contempo, utilizza la dispensa per non giudicare, impiega l'autonomia contemporaneamente in entrambe le direzioni: per escludere lo Stato e per omettere ciò che lo Stato le ha riconosciuto il diritto di fare.

Nel 2019 Francesco ha riunito i presidenti delle conferenze episcopali all'insegna di tre parole: trasparenza, responsabilità e rendicontazione; in quel dicembre ha abolito il segreto pontificio nelle cause di abuso; nel 2021 ha reso obbligatoria l'azione penale. Bertomeu cita il primo di questi traguardi come cornice del suo articolo. La prassi che difende li disattende tutti e tre.

Una crepa con un nome

Attraverso Bertomeu, Dottrina della Fede presenta la prassi della dispensa come «flessibilità del diritto della Chiesa, la cui legge suprema è il bene delle anime». Ciò che il suo stesso articolo documenta è una via di fuga disponibile fin dal primo giorno dell'indagine, attivabile dall'accusato, istruita all'insaputa della vittima, decisa senza motivazione, non impugnabile (cann. 333 §3 e 1732), non pubblicata, priva di base giuridica riconosciuta, priva di causa giusta identificabile, con una riparazione in coscienza che nessuno può esigere, che rimanda le vittime a un foro risaputamente precluso, che rende inverificabile la responsabilità dei superiori e che è stata applicata a più di mille casi con una tendenza allarmantemente crescente. Ciascuno di questi elementi, preso singolarmente, costituirebbe già un vizio grave. Considerati nel loro insieme, descrivono un sistema che genera impunità per l'accusato, copertura per chi ha gestito la vicenda e silenzio per le vittime, presentandosi al contempo come atto di misericordia. Il fatto che ad averlo teorizzato sia il canonista inviato da Roma ad amministrare la giustizia in Cile e in Perù, e che lo abbia fatto su una rivista accademica con tutte le cautele del caso, non lo rende meno scandaloso.

Alti responsabili giudiziari vaticani hanno dichiarato a InfoVaticana che la dispensa incide sullo statuto personale del chierico, non sul dovere della Chiesa di accertare i fatti, risarcire le vittime e perseguire le responsabilità di chi ha gestito il procedimento. Forse l'ultima parola non è ancora detta di fronte a questo espediente processuale che sta arrecando tanto danno a migliaia di persone. Tale lettura, e non quella dell'articolo di Jordi Bertomeu, è l'unica compatibile con il Codice, con la riforma del 2021, con la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e con i concordati. Ed è quella che dovrebbe imporsi laddove, invocando la dottrina qui analizzata, si comunica a chi ha denunciato che il proprio caso è chiuso poiché l'accusato ha cessato di essere sacerdote. La dispensa può segnare la fine di un ministero. Non potrà mai costituire l'ultima parola su fatti che nessuno ha voluto giudicare.

 

Javier Tebas Llanas, avvocato.