Il 26 marzo 2026, una lettera notarile è stata consegnata a mano presso la Nunziatura Apostolica di Lima. Il suo destinatario formale: il nunzio apostolico in Perù, Mons. Paolo Rocco Gualtieri. Il suo contenuto: una denuncia formale contro Mons. Antonio Santarsiero Rosa, OSJ, vescovo della diocesi di Huacho e allora segretario generale della Conferenza Episcopale Peruviana, per presunti abusi sessuali sistematici —incluso un minore nel seminario minore diocesano— e maltrattamento psicologico di persone sotto la sua autorità. Il fascicolo è stato trasmesso simultaneamente al Dicastero per la Dottrina della Fede, presieduto dal cardinale Víctor Manuel Fernández.
Non era la prima volta che questi fatti raggiungevano Roma. Secondo quanto consta nel dossier, comunicazioni documentate sui medesimi fatti erano state trasmesse alle autorità vaticane nel 2024 e 2025, senza risposta pubblica nota né prova di azione.
L'8 aprile 2026, Infovaticana ha pubblicato la denuncia. Il 9 aprile, la Conferenza Episcopale Peruviana, presieduta da Mons. Carlos Enrique García Camader, ha annunciato che Santarsiero si ritirava dalla Segreteria Generale «per dedicarsi al chiarimento dei fatti». Il 14 aprile, il vescovo, insieme al suo Vicario Alejandro Alvites, ha convocato e presieduto una riunione con tutto il clero diocesano nell'auditorium dell'I. E. P. Liceo Español San Juan Bautista di Hualmay, provincia di Huaura. Lì, anziché mantenere la minima riservatezza richiesta da qualsiasi procedimento sanzionatorio in corso, ha identificato pubblicamente le sue stesse vittime davanti al presbiterio e ha promosso la firma di uno scritto di sostegno.
Nel frattempo, le vittime —denuncianti formali in un procedimento canonico aperto— non hanno ricevuto nulla. Né una notifica di ammissione al procedimento. Né una citazione per diligenze complementari. Né l'apertura di un canale di comunicazione e aiuto. Né una sola parola di accompagnamento da parte dell'autorità ecclesiastica che istruisce. Che istruisce? Silenzio assoluto.
E, mentre quel silenzio si protrae, l'indagato si reca a Roma.
Ciò che il legislatore canonico non ha esplicitato
Chi esamini il Codice di Diritto Canonico del 1983, le norme De delictis reservatis, il motu proprio Vos estis lux mundi —nella sua formulazione del 2019 e nella versione consolidata del 2023— e il Vademecum del Dicastero per la Dottrina della Fede sul trattamento dei casi di abuso, troverà un sistema attentamente articolato intorno all'indagato: diritto di difesa, presunzione di innocenza, assistenza legale, ricorsi. Non troverà, invece, uno statuto procedurale chiaro ed esigibile della vittima. Non perché il legislatore abbia deciso di escluderla —sarebbe assurdo pensarlo—, ma perché ci sono principi così elementari, così ovvi, così strutturali del concetto stesso di «processo» in qualsiasi tradizione giuridica civile, che il legislatore canonico, presumibilmente, non ha ritenuto necessario esplicitarli nel dettaglio.
Ora: ciò che non si esplicita, nella attuale prassi canonica, semplicemente non si applica.
Sul silenzio del legislatore, la pratica diocesana ha costruito un regime nel quale la vittima:
— Non viene informata dell'ammissione della denuncia.
— Non le viene assegnato numero di fascicolo.
— Non le viene notificata la fase procedurale in cui si trova il procedimento.
— Non le è consentito presentare scritti.
— Non le è consentito fornire prove complementari.
— Non le è consentito proporre testimoni né diligenze.
— Non le è consentito fare un monitoraggio ragionevole del caso.
— Non le viene comunicato il trasferimento delle decisioni che la riguardano direttamente.
— Non le viene comunicato l'archiviazione, la trasmissione a Roma o la sanzione imposta, salvo nei termini generici —o non così formali— che l'autorità ritenga opportuni.
Immaginate, per un istante, di trasferire questo modello nell'ambito penale dello Stato. Immaginate una vittima di un reato grave che si reca a denunciare e le viene detto che non potrà partecipare al procedimento, che non le verrà notificato nulla, che non potrà fornire prove, che non avrà copia degli atti, che non potrà ricorrere contro l'archiviazione e che verrà a conoscenza del risultato, in caso, dalla stampa. Vi immaginate il delirio? Vi immaginate un organo giudiziario difendendo seriamente che una cosa del genere sia compatibile con un processo degno di questo nome?
Ebbene, questa è, oggi, la realtà de facto del diritto canonico applicato ai casi di abuso sessuale.
Decine di casi, uno stesso modello
Chi scrive questo segue, insieme ad altri professionisti, decine di fascicoli aperti in Spagna e Hispanoamerica. La dinamica è sempre la stessa: si riceve la denuncia, si avvia internamente un procedimento di cui la vittima non sente più parlare, si effettua un'istruzione di cui hanno conoscenza solo l'autorità ecclesiastica e, eventualmente, l'indagato, e si conclude —con sanzione, con archiviazione o con trasmissione a Roma— in un atto di cui la vittima viene a conoscenza, se ne viene a conoscenza, da terzi o dalla stampa.
Non si tratta, quindi, di patologie locali attribuibili a vescovi specifici, a curie male organizzate o a istruttori poco diligenti. Si tratta di un modello strutturale. E un modello strutturale richiede una spiegazione strutturale.
La giustificazione abituale è la mancanza di risorse. Non c'è personale. Non ci sono mezzi. Non c'è bilancio. Conviene smontare questo argomento con calma.
Primo, la pretesa insufficienza di risorse non esonera, in nessun ordinamento noto, dall'adempimento delle garanzie essenziali del processo. Un organo collassato può impiegare più tempo; quello che non può fare è decidere di prescindere dalla comunicazione alle parti. La scarsità di mezzi incide sul ritmo, non sulla sostanza.
Secondo, gli atti elementari che vengono omessi —ricevimento, assegnazione di numero di fascicolo, notifica della fase procedurale, apertura di un canale di comunicazione bidirezionale— non richiedono risorse straordinarie. Richiedono volontà. La diocesi di Huacho è stata perfettamente in grado di convocare tutto il suo clero in una sala parrocchiale e di promuovere la firma di uno scritto di sostegno al vescovo indagato. La capacità logistica esiste. La questione è a chi decide di rivolgersi.
Terzo, e forse più rilevante: il costo zero di una notifica di ricezione contrasta con il costo enorme —pastorale, giuridico, reputazionale e umano— della revittimizzazione istituzionale che produce il silenzio. La presunta economia di mezzi risulta, alla fine, infinitamente più costosa per la stessa Chiesa.
Il nucleo del problema: un diritto senza vittima
Conviene formulare la diagnosi con la massima chiarezza possibile: l'attuale diritto penale canonico, nella sua applicazione pratica, ha consolidato una concezione del processo in cui la vittima è oggetto del procedimento, non soggetto dello stesso. È la fonte della notitia criminis, ma cessa di esistere proceduralmente nell'istante in cui quella notizia viene incorporata al fascicolo. È l'origine del meccanismo, ma viene considerata estranea al suo funzionamento.
Questa concezione è incompatibile con tre principi che appartengono al nucleo duro di qualsiasi sistema procedurale minimamente garantista, e che non hanno bisogno di essere esplicitati in un canone specifico per essere esigibili, perché fanno parte della stessa definizione di processo giusto:
1. Il principio di udienza. Chi ha un interesse legittimo nel procedimento ha il diritto di essere ascoltato in esso. La vittima di un abuso ha, senza dubbio alcuno, un interesse legittimo —e qualificato— nel procedimento che si svolge contro il suo aggressore. Negarle l'udienza non è una decisione di opportunità organizzativa; è una vulnerazione strutturale.
2. Il principio di contraddittorio. Non si può costruire una verità procedurale sulla base esclusiva delle informazioni fornite da una sola parte. La denuncia iniziale non esaurisce il possibile contributo della vittima: possono emergere nuovi elementi, nuove prove, nuove testimonianze, contraddizioni nella versione dell'indagato che solo la vittima può segnalare. Chiuderle la porta dopo la denuncia equivale a rinunciare deliberatamente a una fonte probatoria essenziale.
3. Il principio di informazione. Senza informazione non c'è difesa, né tutela, né possibilità di reagire a decisioni lesive. Una vittima che non sa in quale fase si trova il suo procedimento, quali decisioni sono state adottate, quali scadenze vigono e quali ricorsi sono possibili, è una vittima a cui è stato svuotato di contenuto qualsiasi supposto diritto che le si pretenda riconoscere.
Fino a quando?
La domanda che rimane sospesa è se la Chiesa sia disposta a continuare a mantenere questo stato di cose. Se sia disposta a continuare a gestire casi come quello di Huacho, quello di Lute a Chiclayo e tanti altri, secondo un modello procedurale che, applicato in qualsiasi altro foro, sarebbe dichiarato nullo in toto per violazione di garanzie essenziali.
Non si sta chiedendo di trasferire mimeticamente le categorie del diritto processuale civile o penale dello Stato all'ambito canonico. Si sta chiedendo il minimo: che si accolga la denuncia, che si assegni un numero di fascicolo, che si comunichi la fase procedurale, che si apra un canale di comunicazione bidirezionale, che si consenta alla vittima di fornire prove e proporre diligenze, che le vengano notificate le decisioni che la riguardano, che le venga consegnata copia del fascicolo quando lo richieda, e che le sia consentito ricorrere in caso.
Il minimo. L'elementare. L'inerente al concetto stesso di processo.
Finché questo non accada, casi come Huacho o come quello di Lute a Chiclayo continueranno a proiettare sulla Chiesa un'ombra che nessun comunicato, nessuna commissione né nessuna gestione istituzionale potrà dissipare. Il problema non è comunicazionale. È strutturale. E richiede correzione normativa e pratica immediata.