Ancora guai per la legittimità dell’elezione di Leone XIV. L’ex magistrato antimafia Angelo Giorgianni, già Sottosegretario all’Interno con delega agli Affari di Culto, un mese fa aveva inviato al Segretario di Stato vaticano, card. Parolin, un "parere pro veritate" dove si obiettava il numero di 133 elettori in conclave, 13 in più rispetto ai 120 consentiti dalla costituzione Universi Dominici Gregis e il ritrovamento di un cellulare indosso a un cardinale dopo l'"extra omnes" del 7 maggio, fatto che ha avuto grande risonanza sui media e che non è stato smentito dal Vaticano.

13 elettori in più rispetto ai 120 previsti e un cardinale trovato con il cellulare
La segreteria di Giorgianni ci informa, in esclusiva, che il 9 aprile scorso il magistrato ha inviato al Segretario di Stato vaticano, Card. Parolin, un esposto su un’altra irregolarità preoccupante che riguarda il conclave 2025. Ha messo in copia, inoltre, il Decano del Collegio, Card. Giovanni Battista Re e tutti i cardinali ai quali ha inviato anche il parere pro veritate precedente.
Stavolta, un cardinale pare essere uscito prima della conclusione dell’assise, violando l’assoluto segreto conclavario, e c’è un testimone.
Come risulta da un'intervista su Cronache Maceratesi rilasciata dall’agostiniano Padre Bruno Silvestrini, da molti anni collaboratore di Mons. Prevost, c’è stato un episodio, durante il conclave, che produce conseguenze canoniche molto serie.


Padre Silvestrini, che aspettava, naturalmente, fuori della Sistina, così riferisce:
“Poi accadde qualcosa di inatteso: un cardinale italiano, uscendo per un breve istante dalla Cappella Sistina, mi si avvicinò e sussurrò soltanto: "Auguri!" Alla mia domanda stupita - "Perché?" - non rispose, rientrando subito. In quel momento, un pensiero attraversò il mio cuore con forza: Padre Prevost stava per diventare Papa! Dalla cappella Sistina, il primo segnale: un applauso discreto, quasi trattenuto. Poi, pochi minuti dopo, un fragoroso, caldo, prolungato applauso. Il nuovo Pontefice aveva accettato. Fu un momento indimenticabile. Entrarono i cerimonieri con la pergamena del rogito, seguiti da monsignor Ilson de Jesus Montanari, mons. Peña Parra e l'arcivescovo Gallagher. Poco dopo giunse la conferma ufficiale: Padre Robert Francis Prevost era stato eletto Papa”.
Dall’intervista di Padre Silvestrini risultano, quindi:
divulgazione pubblica di informazioni concernenti l’elezione prima della proclamazione ufficiale;
conoscenza anticipata dell’identità del Pontefice eletto da parte di soggetti esterni al conclave;
indicazioni di comunicazioni interne al conclave trasmesse all’esterno.
Questi fatti, pubblicamente documentati e non smentiti dalla Santa Sede, dimostrano che il segreto conclavario e l’isolamento del conclave sono stati gravemente compromessi.
Queste violazioni, pure, non sono limitate all’individuo, ma indicano un grave difetto sistemico nel rispetto delle garanzie poste a tutela dell’elezione del Pontefice.
Poiché il sistema di isolamento, segreto e divieto di comunicazione è finalizzato a garantire la libertà dell’elezione, la loro compromissione potrebbe influire sulla validità dell’elezione.
“Ritengo che la questione, insieme alle altre già sottoposte alla Sua attenzione – ha scritto Giorgianni a Parolin e a tutti i cardinali - meriti un’attenta valutazione, alla luce delle evidenze normative e dei fatti riportati, al fine di garantire piena conformità canonica del procedimento elettorale”.
Notevole come, ad oggi, il card. Parolin ancora non abbia risposto al precedente esposto di metà marzo.
La situazione è gravissima perché, senza una valida elezione, il papa non è il papa, non ha il munus petrino, l’ufficio di diretta emanazione divina, non è assistito dallo Spirito Santo, non è infallibile, le sue canonizzazioni potrebbero essere fallaci, la partecipazione alla messa in unione con un papa invalido sarebbe illecita e se decadesse il numero minimo legale di cardinali autentici (tre) verrebbe meno la possibilità di eleggere un vero papa. La Chiesa, con la sua successione petrina – tecnicamente – sarebbe finita.
Di seguito e in esclusiva lo studio inviato dal giudice Giorgianni:
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A Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin, al decano del collegio cardinalizio Card. Giovanni Battista Re, a tutti i sigg.ri Cardinali
ESPOSTO CANONICO
Circa i vizi della procedura conclavaria e conseguente dubbio sulla validità dell’elezione del Romano Pontefice Leone XIV
1. Premessa
Con il presente esposto si intende sottoporre rispettosamente all’attenzione di Sua Eminenza una questione di primaria rilevanza canonica concernente la regolarità della procedura conclavaria che ha condotto all’elezione del Romano Pontefice Leone XIV.
L’iniziativa trae origine da dichiarazioni rese pubblicamente dal custode del Sacrario Apostolico, l’agostiniano Padre Bruno Silvestrini e riportate dal quotidiano online Cronache Maceratesi in data 11 maggio 2025, nell’articolo intitolato:
“Padre Bruno Silvestrini racconta l’elezione di Papa Leone XIV: un confratello, momenti indimenticabili”
Fonte: Cronache Maceratesi, 11 maggio 2025.
Dalle dichiarazioni emerge che informazioni relative all’elezione del Romano Pontefice sono state rese note all’esterno prima della proclamazione ufficiale. Tali fatti costituiscono un evento oggettivo che impone un esame attento delle norme canoniche applicabili.
2. Normativa speciale: Universi Dominici Gregis
L’elezione del Romano Pontefice è regolata dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis,
che stabilisce un rigoroso sistema di norme finalizzate a garantire l’isolamento del conclave, la segretezza delle operazioni e l’assoluta libertà dell’elezione.
In particolare:
Art. 44: I Cardinali elettori, dall'inizio delle operazioni dell'elezione fino a quando questa sarà avvenuta e pubblicamente annunciata, si astengano dall'intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all'ambito dello svolgimento della medesima elezione, se non per comprovata ed urgente necessità, debitamente riconosciuta dalla Congregazione particolare di cui al n. 7. Alla medesima compete riconoscere la necessità e l'urgenza di comunicare con i rispettivi uffici per i Cardinali Penitenziere Maggiore, Vicario Generale per la diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Vaticana.
Art. 48: Le persone indicate nel n. 46 e nel n. 55, 2° comma della presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato e sull’estensione del giuramento da prestare, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, a tempo debito dovranno pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:
Io N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l’elezione del Sommo Pontefice.
Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della elezione, si svolge entro l’ambito della Città del Vaticano, e particolarmente di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza con le operazioni connesse con l’elezione medesima.
Dichiaro di emettere questo giuramento, consapevole che una infrazione di esso comporterà nei miei confronti la pena della scomunica «latae sententiae» riservata alla Sede Apostolica.
Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.
Art. 55: Il Cardinale Camerlengo ed i tre Cardinali Assistenti pro temporesono obbligati a vigilare con diligenza, perché non sia in alcun modo violata la riservatezza di quanto avviene nella Cappella Sistina, dove si svolgono le operazioni di votazione, e dei locali contigui, tanto prima quanto durante e dopo tali operazioni.
In modo particolare, anche ricorrendo alla perizia di due tecnici di fiducia, cercheranno di tutelare tale segretezza, accertando che nessun mezzo di ripresa o di trasmissione audiovisiva sia immesso da chiunque nei locali indicati, particolarmente nella predetta Cappella, dove si svolgono gli atti dell'elezione.
n Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
Art. 56: Per tutto il tempo in cui dureranno le operazioni dell'elezione, i Cardinali elettori sono tenuti ad astenersi da corrispondenza epistolare e da colloqui anche telefonici o per radio con persone non debitamente ammesse negli edifici a loro riservati.
Soltanto gravissime e urgenti ragioni, accertate dalla Congregazione particolare dei Cardinali, di cui al n. 7, potranno consentire simili colloqui.
Dovranno quindi i Cardinali elettori provvedere, prima che sia dato inizio agli atti dell'elezione, a predisporre quanto attiene alle rispettive esigenze d'ufficio o personali e non differibili, in modo tale che non sia necessario ricorrere a simili colloqui.
Tali norme non sono meramente disciplinari, ma costituiscono strumenti giuridici essenziali per tutelare la libertà e l’indipendenza dell’atto elettivo.
3. Normativa generale: Codice di Diritto Canonico
La normativa speciale deve essere interpretata alla luce dei principi generali del Codex Iuris Canonici, i quali stabiliscono criteri fondamentali per la validità degli atti elettivi.
Can. 125 §1: L' atto posto per violenza inferta dall'esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è nullo...
Can. 126: L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l'atto compiuto per ignoranza o per errore può dar luogo all'azione rescissoria a norma del diritto.
Can. 166–172: disciplina della regolarità delle elezioni, con particolare riguardo alla libertà, segretezza e certezza del voto.
In particolare, il can. 172 ribadisce che la libertà e il segreto del voto costituiscono requisiti essenziali di validità, confermando il principio che un atto elettivo compromesso nella libertà può essere sostanzialmente vizioso.
Can. 166 - §1. Il presidente del collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al gruppo; la convocazione poi, quando deve essere personale, ha valore, se viene fatta nel luogo del domicilio o del quasi-domicilio oppure nel luogo di dimora.
2. Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati fu trascurato e perciò è stato assente, l'elezione vale; purtuttavia su istanza del medesimo, una volta provata l'omissione e l'assenza, l'elezione, anche se fu confermata, deve essere rescissa dall'autorità competente, purché consti giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell'elezione.
3. Che se fosse stata trascurata più della terza parte degli elettori, l'elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati non siano effettivamente intervenuti.
Can. 167 - §1. Fatta legittimamente la convocazione, hanno il diritto di dare il voto i presenti nel giorno e nel luogo determinati nella stessa convocazione, esclusa la facoltà di dare il voto sia per lettera sia per procuratore, a meno che non sia disposto legittimamente altro dagli statuti.
2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa, in cui si tiene l'elezione, ma non può partecipare all'elezione per malferma salute, sia richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori.
Can. 168 - Sebbene qualcuno abbia per più titoli il diritto di dare il voto a nome proprio, non può darne che uno solo.
Can. 169 - Perché l'elezione sia valida, non può essere ammesso al voto nessuno, che non appartenga al collegio o al gruppo.
Can. 170 - L'elezione, la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita, è invalida per lo stesso diritto.
Can. 171 - §1. Sono inabili a dare il voto:
1) chi è incapace di atto umano;
2) colui che manca di voce attiva;
3) chi è legato dalla pena della scomunica sia per sentenza giudiziale sia per decreto con il quale la pena viene inflitta o dichiarata;
4) colui che si è staccato notoriamente dalla comunione della Chiesa
2. Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma l'elezione vale, a meno che non consti che, tolto quel voto, l'eletto non ha riportato il numero dei voti richiesto.
Can. 172 - §1. Perché il voto sia valido, deve essere:
1) libero; e perciò è invalido il voto di colui, che per timore grave o con dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente;
2) segreto, certo, assoluto, determinato.
2. Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengano come non aggiunte.
4. Circostanze emerse
Dall’intervista di Padre Silvestrini risultano:
1. divulgazione pubblica di informazioni concernenti l’elezione prima della proclamazione ufficiale;
2. conoscenza anticipata dell’identità del Pontefice eletto da parte di soggetti esterni al conclave;
3. indicazioni di comunicazioni interne al conclave trasmesse all’esterno.
Questi fatti, pubblicamente documentati, dimostrano che il segreto conclavario e l’isolamento del conclave sono stati compromessi.
5. Difetto di libertà dell’elezione
Alla luce dei principi generali e speciali:
la libertà dell’elezione costituisce elemento essenziale della validità dell’atto elettivo.
La fuoriuscita di informazioni interne prima della proclamazione ufficiale configura una violazione dei principi di isolamento e segretezza, elementi essenziali a tutela della libertà dei votanti. Conseguentemente, la libertà dell’elezione risulta oggettivamente compromessa, con possibile incidenza sulla validità dell’atto elettivo.
6. Responsabilità canoniche e sanzioni
6.1 Padre Bruno Silvestrini
La divulgazione pubblica di informazioni relative all’elezione costituisce una violazione certa del segreto conclavario sancito dagli artt. 48 e 55 della Universi Dominici Gregis, nonché del divieto di comunicazione con l’esterno (art. 56).
Ai sensi della stessa Costituzione, tali violazioni comportano la scomunica latae sententiae, riservata alla Sede Apostolica.
Inoltre, secondo il can. 1329§ 1. Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene ferendae sententiae contro l’autore principale, sono soggetti alle stesse pene o ad altre di pari o minore gravità.
2. Incorrono nella pena latae sententiaeannessa al delitto i complici non nominati dalla legge o dal precetto, se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso e la pena sia di tal natura che possa essere loro applicata, altrimenti possono essere puniti con pene ferendae sententiae.
Quindi chi coopera o facilita la commissione del delitto è anch’egli soggetto a sanzioni.
6.2 L’informatore interno
La circostanza oggettiva della conoscenza anticipata dell’identità del Pontefice eletto implica che un soggetto vincolato al segreto conclavario abbia trasmesso tali informazioni.
Tale comportamento costituisce:
violazione del segreto conclavario;
violazione del divieto di comunicazione con l’esterno;
delitto punito con sanzioni gravissime, fino alla scomunica latae sententiae.
7. Rilevanza sistemica della violazione
Le violazioni sopra descritte non sono limitate all’individuo, ma indicano un grave difetto sistemico nel rispetto delle garanzie poste a tutela dell’elezione del Pontefice.
Poiché il sistema di isolamento, segreto e divieto di comunicazione è finalizzato a garantire la libertà dell’elezione, la loro compromissione è idonea a influire sulla validità dell’atto elettivo.
8. Dubia canonica
Alla luce delle circostanze oggettivamente emerse, sorgono i seguenti dubia:
1. Se la divulgazione pubblica di informazioni relative all’elezione del Romano Pontefice, prima della proclamazione ufficiale, costituisca un vizio sostanziale della libertà dell’elezione;
2. Se tale vizio, determinato dalla compromissione del segreto conclavario e dall’inosservanza dell’isolamento del conclave, possa incidere sulla validità dell’atto elettivo del Romano Pontefice Leone XIV;
3. Quali siano le responsabilità canoniche precise dei soggetti coinvolti, sia del divulgatore (Padre Bruno Silvestrini) sia dell’informatore interno al conclave, e le pene canoniche applicabili in conformità alla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis e al Codice di Diritto Canonico (cann. 1329, 1371 e 172).
Questi dubia intendono sollecitare l’autorità competente a fornire chiarimenti formali e vincolanti sulla questione della validità dell’elezione, alla luce dei principi di libertà, segretezza e isolamento del conclave, essenziali per la legittimità dell’atto elettivo.
9. Richiesta
Si sottopone rispettosamente all’Eminenza Vostra la presente segnalazione, affinché vengano:
1. accertare le circostanze emerse dall’intervista di Padre Silvestrini;
2. verificare le eventuali violazioni della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis;
3. valutare l’incidenza delle violazioni sulla libertà dell’elezione;
4. accertare la responsabilità canonica dei soggetti coinvolti, con applicazione delle sanzioni previste;
5. esaminare la validità dell’elezione del Romano Pontefice Leone XIV.
10. Conclusione
La divulgazione pubblica di informazioni concernenti l’elezione del Romano Pontefice prima della proclamazione ufficiale costituisce un fatto di estrema gravità canonica. Essa comporta la violazione del segreto conclavario e del principio di isolamento del conclave, compromettendo la libertà dell’elezione e sollevando un dubbio rilevante circa la validità dell’atto elettivo.
Tale circostanza impone un intervento urgente, al fine di garantire il rispetto delle norme canoniche e tutelare la legittimità dell’elezione pontificia.
Di Piercarlo Battistelli