Il diritto, chiave di volta della riconquista della Chiesa
Le norme del diritto canonico, che regolano ogni aspetto della vita della Chiesa, costituiscono dunque lo strumento privilegiato sul quale muoversi per ripristinare la legittima successione petrina e dichiarare ufficialmente la nullità di Bergoglio e Prevost (e quanto da loro fatto in pronunciamenti e nomine) sul soglio petrino.
In forza di ciò, il giornalista e saggista romano Andrea Cionci, autore della più sistematica inchiesta sulle dimissioni di Benedetto XVI, ha recentemente sviluppato insieme ai suoi consulenti una diffida collettiva, altresì valevole come istanza formale di accertamento canonico sull’elezione di Leone XIV. Lo studio è stato inoltre offerto come petizione a fedeli e cittadini ed è indirizzato alle autorità competenti, nelle persone del Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, del camerlengo, il cardinale Kevin Joseph Farrell e del prefetto del Dicastero per la dottrina della Fede, il cardinale Vìctor Manuel Fernàndez e del prefetto del Dicastero per i testi legislativi, mons. Anthony Randazzo. La petizione, che al momento in cui scriviamo è stata sottoscritta da poco meno di 3.000 fedeli, è disponibile al seguente link: https://www.petizioni.com/diffida_collettiva_e_istanza_formale_di_accertamento_canonico_su_elezione_leone_xiv, ove si troverà anche il correlato studio canonico.
Il cuore dell’indagine sta nel ritenere Leone XIV un papa eletto in maniera non canonicamente regolare: nello specifico, la prima questione sollevata attinge alla mancata rinuncia al munus petrinum da parte di Benedetto XVI, come richiesto dal can. 332 § 2 e la susseguente non avvenuta dichiarazione di sede vacante per morte dell’ultimo pontefice legittimo, ossia lo stesso Ratzinger. Altro tema oltremodo problematico è costituito dalla partecipazione di ben 108 cardinali, la cui validità è inficiata in maniera decisiva dalla non regolare rinuncia di Benedetto XVI, al conclave del 2025: l’ultima elezione papale è stata inoltre caratterizzata dal superamento del tetto massimo di 120 porporati elettori, come previsto dall’art. 33 della normativa vigente.
Ancora, sono state poste obiezioni circa le violazioni delle norme sulla segretezza e regolarità delle operazioni conclavistiche: nello specifico, i dispositivi di sicurezza vaticani hanno rilevato come anche dopo l’extra omnes un anziano cardinale elettore recasse nelle sue tasche un cellulare acceso e un suo confratello è uscito dalla Cappella Sistina prima della chiusura ufficiale dell’elezione pontificia.
Lo studio ha inoltre rimarcato che, sin dal 2023, risultano presentate alla Santa Sede plurime istanze di chiarimento su quanto avvenuto dal 2013 in avanti, anche mediante petizioni sottoscritte da oltre 20.000 fedeli e attraverso contributi di natura canonico-dottrinale indirizzati alla Segreteria di Stato senza che però, ad oggi, risulti intervenuto alcun riscontro ufficiale.
Alla luce del can. 212 §3, che riconosce ai fedeli il diritto-dovere di manifestare ai sacri Pastori il proprio pensiero per il bene della Chiesa, è messo in evidenza che la perdurante incertezza circa la validità degli atti in esame produce rilevanti riflessi anche nell’ordine civile.
In particolare, si è richiamato il quadro normativo pattizio tra Santa Sede e Repubblica Italiana, originariamente definito dai Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929, successivamente oggetto di revisione bilaterale della disciplina concordataria mediante l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, reso esecutivo nell’ordinamento italiano con Legge 25 marzo 1985, n. 121.
Tale assetto, nell’ambito dei principi di bilateralità e cooperazione, ha rilevato ai fini del riconoscimento degli effetti civili degli atti di matrice ecclesiastica, con conseguente esigenza di certezza circa la loro validità canonica.
Parimenti, è stata richiamata l’attenzione sulle disposizioni del diritto canonico che prevedono sanzioni per usurpazione di ufficio ecclesiastico.
In tale prospettiva, qualora le criticità sopra esposte risultassero fondate, alle relative sanzioni previste dall’ordinamento canonico incorrerebbe il Reverendissimo Padre Robert Francis Prevost O.S.A., in quanto illegittimamente: consacrato vescovo, creato cardinale ed eletto al soglio pontificio con il nome di Leone XIV.
Tutto ciò premesso, è stato richiesto che le competenti Autorità ecclesiastiche provvedano senza ulteriore indugio a fornire un chiarimento formale circa la legittimità canonica di papa Leone XIV, mediante un pronunciamento ufficiale, espresso in forma motivata e fondato su adeguati riscontri canonici e documentali.
In difetto, occorrerà sollecitare l’ordinamento italiano in virtù dei summenzionati Patti lateranensi, oltre che informare le ambasciate dei Paesi concordatari con lo Stato della Città del Vaticano.
Davide De Vincentiis