Il Papa Leone XIV, durante l'udienza concessa al cardinale Segretario di Stato il 25 marzo 2026, considerando che il Papa Francesco si era già pronunciato favorevolmente in tal senso, ha concesso al dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica la facoltà di autorizzare il vescovo diocesano competente a emettere il decreto di rinvio previsto al can. 699 § 2 del Codice di Diritto Canonico, nel caso in cui il professo da licenziare fosse il superiore maggiore del monastero.

Il Santo Padre ha inoltre ordinato che il presente rescritto sia pubblicato in L'Osservatore Romano e poi nel raccolta ufficiale Acta Apostolicae Sedis, con effetto immediato.

Per comprendere di cosa si tratta, è opportuno ricordare che il Can. 699 - § 2, stabilisce che «nei monasteri autonomi di cui al can. 615, spetta al Superiore maggiore, con il consenso del suo consiglio, di decretare il licenziamento.» Questo canone era stato oggetto di una riforma maggiore da parte del Papa Francesco l'11 febbraio 2022 attraverso il motu proprio Competentias quasdam decernere, lettera apostolica con cui sono state modificate alcune norme del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei canoni delle Chiese orientali. Nel suo articolo 7, Competentias quasdam decernere, prevedeva modifiche riguardanti il decreto di licenziamento di religiosi professi nei monasteri di proprio diritto. Il presente rescritto viene quindi a precisare il caso in cui il professo da licenziare sia il superiore maggiore del monastero. In tal caso, l'emissione del decreto di licenziamento spetta al vescovo diocesano competente.

Janvier Yameogo - Radio Vaticana